Complass – Navigate compliance Complass – Navigate compliance

framework

Regolamento macchine (UE) 2023/1230

Dal 20 gennaio 2027 il regolamento macchine sostituisce la direttiva macchine e richiede per la prima volta la protezione contro la corruzione e sistemi di comando sicuri. Complass vi guida fino alla marcatura CE.

Fotogramma del breve video “Compliance management in 20 secondi”
Compliance management in 20 secondi Progetto, prossimo passo, checklist, dichiarazione di applicabilità, pacchetto per l’audit. Beispieldaten der Demo-Firma.

Che cos’è Regolamento macchine?

Il regolamento macchine (UE) 2023/1230 stabilisce i requisiti di salute e sicurezza per le macchine e dal 20 gennaio 2027 sostituisce la direttiva macchine 2006/42/CE. Sono nuovi, tra l’altro, i requisiti per la protezione contro la corruzione (Allegato III sezione 1.1.9) e per sistemi di comando sicuri e affidabili (sezione 1.2.1).

Aggiornamento dei contenuti:

Vale anche per me?

Il regolamento si applica alle macchine, ai prodotti correlati e alle quasi-macchine immessi sul mercato o messi in servizio nell’UE. Gli obblighi riguardano fabbricanti, importatori e distributori. Chi modifica sostanzialmente una macchina può essere considerato fabbricante, il che riguarda anche gestori e integratori.

Questa panoramica non sostituisce la consulenza legale. Fa fede il testo giuridico o normativo; in Complass verificate l’applicabilità con indicazioni basate sui riferimenti.

Base giuridica

  • Art. 2 MaschinenVOArticolo 2 Regolamento macchine Ambito di applicazione1. Il presente regolamento si applica alle macchine e ai prodotti correlati seguenti: - a) attrezzature intercambiabili; - b) componenti di sicurezza; - c) accessori di sollevamento; - d) catene, funi e cinghie; - e) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. Il presente regolamento si applica altresì alle quasi-macchine. Ai fini del presente regolamento, le macchine, i prodotti correlati elencati nel primo …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026) ↗Ambito di applicazione
  • Art. 3 MaschinenVOArticolo 3 Regolamento macchine DefinizioniAi fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «macchina»: - a) insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata; - b) insieme di cui alla lettera a), al quale mancano solamente …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026) ↗Definizioni, compresa la modifica sostanziale
  • Anhang III Abschn. 1.1.9Allegato III Sezione 1.1.9 Regolamento macchine Protezione dall'alterazioneLa macchina o il prodotto correlato devono essere progettati e costruiti in modo tale da fare sì che il collegamento ad essi di un altro dispositivo, tramite qualsiasi caratteristica del dispositivo connesso stesso o tramite qualsiasi dispositivo remoto che comunica con la macchina o il prodotto correlato, non determini una situazione pericolosa. I componenti hardware che trasmettono segnali o dati, importanti per …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026) ↗Protezione contro la corruzione
  • Anhang III Abschn. 1.2.1Allegato III Sezione 1.2.1 Regolamento macchine Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comandoI sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l'insorgere di situazioni pericolose. I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo tale che: - a) riescano a resistere, se del caso, a circostanze e rischi, a previste sollecitazioni di servizio e ad influssi esterni intenzionali o meno, compresi tentativi deliberati ragionevolmente prevedibili da parte di terzi che …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026) ↗Sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando

Date chiave

  1. Entry into force of the Regulation; Art. 6(7), Art. 48 and Art. 52 apply (market surveillance under Chapter VI also for products under the Machinery Directive) · Art. 54(1), (3)(c)Articolo 54 Regolamento macchine Entrata in vigore e applicazioneIl presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a partire dal 20 gennaio 2027. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti: - a) gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2024; - b) l'articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20 ottobre 2026; - c) …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026) ↗
  2. Si applicano le norme sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità (artt. 26–42) · Art. 54, par. 3, lettera a)Articolo 54 Regolamento macchine Entrata in vigore e applicazioneIl presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a partire dal 20 gennaio 2027. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti: - a) gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2024; - b) l'articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20 ottobre 2026; - c) …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026) ↗
  3. Si applicano l’art. 6, parr. da 2 a 6, 8 e 11, l’art. 47 e l’art. 53, par. 3 · Art. 54, par. 3, lettera d)Articolo 54 Regolamento macchine Entrata in vigore e applicazioneIl presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a partire dal 20 gennaio 2027. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti: - a) gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2024; - b) l'articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20 ottobre 2026; - c) …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026) ↗
  4. Le procedure di emergenza di cui al capo IV bis (artt. da 25 bis a 25 sexies, inseriti dal regolamento (UE) 2024/2748) si applicano · Art. 25 bis; art. 7 regolamento (UE) 2024/2748Articolo 25 bis Regolamento macchine Applicazione di procedure di emergenza1. Gli articoli da 25 ter a 25 sexies del presente regolamento si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento alle macchine e ai prodotti correlati contemplati dal presente regolamento. 2. Gli articoli da 25 ter a 25 sexies del presente regolamento si applicano esclusivamente alle macchine e ai prodotti correlati …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026) ↗
  5. Omnibus digitale sull’IA in vigore: delega per requisiti in materia di IA nell’allegato III, presunzione di conformità tramite norme sull’IA · Art. 8, terzo comma, art. 20, par. 10, art. 47, par. 2Articolo 8 Regolamento macchine Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamentoLe macchine o i prodotti correlati sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio soltanto se, quando debitamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente al loro uso previsto o in condizioni ragionevolmente prevedibili, soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III. Le quasi-macchine sono messe a disposizione sul mercato solo se …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026) ↗
  6. Si applicano le norme degli Stati membri sulle sanzioni (art. 50, par. 1) · Art. 54, par. 3, lettera b)Articolo 54 Regolamento macchine Entrata in vigore e applicazioneIl presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a partire dal 20 gennaio 2027. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti: - a) gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2024; - b) l'articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20 ottobre 2026; - c) …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026) ↗
  7. Data di applicazione del regolamento, abrogazione della direttiva macchine 2006/42/CE · Art. 54, par. 2, art. 51, par. 2Articolo 54 Regolamento macchine Entrata in vigore e applicazioneIl presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a partire dal 20 gennaio 2027. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti: - a) gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2024; - b) l'articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20 ottobre 2026; - c) …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026) ↗
  8. Si applicano i requisiti in materia di IA dell’allegato III per i componenti di sicurezza di IA che sono sistemi di IA ad alto rischio (atti delegati) · Art. 8, quarto commaArticolo 8 Regolamento macchine Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamentoLe macchine o i prodotti correlati sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio soltanto se, quando debitamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente al loro uso previsto o in condizioni ragionevolmente prevedibili, soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III. Le quasi-macchine sono messe a disposizione sul mercato solo se …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 165, 29.6.2023; Art. 3, 8, 20, 25a–25e and 47 as consolidated on 27.07.2026) ↗

Come Complass aiuta

  • 9fasi
  • 31passi guidati
  • 11modelli di documento
  • 40requisiti nel catalogo
  • Nove fasi fino alla marcatura CE

    Ambito e ruolo, classificazione e scelta della procedura, valutazione del rischio, cybersicurezza, presunzione di conformità, documentazione tecnica e obblighi post-commercializzazione.

  • Catalogo Allegato III con rilevanza cyber

    Requisiti con rilevanza cyber e obblighi formali con stato ed evidenze, collegabili al CRA e a IEC 62443.

  • Modelli

    Tra cui valutazione di una modifica sostanziale, analisi delle minacce, evidenze per 1.1.9 e 1.2.1, concetto di software e update, istruzioni per l’uso sulla cybersicurezza, dichiarazione di conformità UE e dichiarazione di incorporazione.

Le fasi nel modulo

  1. Ambito di applicazione, ruolo e scadenze
  2. Classificazione e scelta della procedura di valutazione della conformità
  3. Valutazione del rischio ai sensi dell’allegato III
  4. Cibersicurezza I: protezione contro la corruzione (allegato III, punto 1.1.9)
  5. Cibersicurezza II: sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando (allegato III, punto 1.2.1)
  6. Presunzione di conformità e interazione con CRA e IEC 62443
  7. Documentazione tecnica, istruzioni per l’uso e marcatura
  8. Valutazione della conformità, dichiarazione di conformità UE e marcatura CE
  9. Obblighi post-commercializzazione e vigilanza del mercato

Catalogo: Catalogo dei requisiti – allegato III con rilevanza cyber e obblighi formali

Moduli correlati

Regolamento macchine in Complass: cosa serve come minimo

La prima selezione copre gli obblighi in Complass, se valgono per Lei. La verifica di applicabilità gratuita mostra se è così. Alla verifica di applicabilità

Che cosa Le serve almeno

Se il Regolamento macchine si applica a Lei: questa selezione copre i relativi obblighi in Complass. È preselezionata quando prova o ordina.

Dimensioni del portale Start

Prezzo della selezione minima
VocePrezzo netto al mese
Start S179 €
Regolamento macchineincluso
GDPR, Regolamento sull’IA e Protezione degli informatori (HinSchG) (protezione di base)incluso
Totale179 € netto/mese

Con pagamento annuale, durata minima di 12 mesi. Pagamento mensile con un supplemento del 15 %. Tutti i prezzi al netto dell’IVA, aggiornati al 16/10/2026.

Modificare la selezione nella panoramica prezzi: Selezione minima Regolamento macchine

Consigliato per più efficacia Offerta, non obbligo

Business con Asset management e zone

Più efficacia con Asset management e zone, Risk management e Gestione della continuità operativa (BCM), spazio per 10 utenti e 2 normative.

548 € netti/mese, 369 € in più rispetto alla selezione minima.

Con pagamento annuale, durata minima di 12 mesi. Pagamento mensile con un supplemento del 15 %. Tutti i prezzi al netto dell’IVA, aggiornati al 16/10/2026.

Vedi nella panoramica dei prezzi: Selezione minima Regolamento macchine

Domande frequenti

Siamo un gestore e modifichiamo impianti. Il regolamento ci riguarda?

Forse, se la modifica è considerata sostanziale. Il modulo contiene una valutazione dedicata con un modello apposito.

Che rapporto c’è tra il regolamento macchine e il CRA?

Una fase del modulo tratta l’interazione tra regolamento macchine, CRA e IEC 62443; i cataloghi possono essere collegati.

Il regolamento sull’IA si applica anche all’IA nelle macchine?

Per i componenti di sicurezza di IA che sono sistemi di IA ad alto rischio, dal 27 luglio 2026 si applicano del regolamento sull’IA solo pochi articoli; i loro requisiti arrivano dal 2 agosto 2028 attraverso l’allegato III del regolamento macchine. Le funzioni di IA prive di rilevanza per la sicurezza, ad esempio una previsione dell’usura, restano da valutare secondo le regole generali del regolamento sull’IA. Il modulo vi guida nella classificazione.

Provate Complass con i vostri dati

Create voi stessi il vostro accesso di prova, se volete con un progetto di esempio per ogni quadro normativo. Se preferite vedere prima Complass, richiedete una demo.