Complass per i fabbricanti di software e dispositivi connessi
Sviluppate software, firmware, app o dispositivi connessi e li vendete nell’UE. Dall’11 settembre 2026 dovete notificare le vulnerabilità sfruttate attivamente e gli incidenti gravi ai sensi del Cyber Resilience Act; dall’11 dicembre 2027 si applicano tutti i requisiti per i vostri prodotti. Complass vi guida per ogni prodotto, dalla classificazione fino alla marcatura CE e per tutto il periodo di supporto.
Per una vulnerabilità sfruttata attivamente restano 24 ore per il preallarme, anche per i prodotti sul mercato da tempo. Ciò riesce solo con una procedura collaudata.
Sapere che cosa c’è nel prodotto
Librerie, open source e componenti dei fornitori: senza una distinta base del software aggiornata non si può dire quale prodotto sia interessato da una nuova vulnerabilità.
Più framework per prodotto
La direttiva sulle apparecchiature radio (RED), il CRA, il Data Act e, se del caso, il regolamento sull’IA si intrecciano, con scadenze e periodi transitori propri.
Che cosa vale per i vostri prodotti
Il Cyber Resilience Act si applica ai prodotti con elementi digitali che possono collegarsi a un dispositivo o a una rete, quindi alla maggior parte dei software e a quasi tutti i dispositivi connessi. Sono esclusi, tra l’altro, i dispositivi medici e i veicoli con una propria omologazione.
Notificare le vulnerabilità sfruttate attivamente e gli incidenti di sicurezza gravi: preallarme entro 24 ore, notifica entro 72 ore, relazione finale; dall’11 settembre 2026, anche per i prodotti già in commercio Art. 14 CRAArticolo 14 Regolamento sulla ciberresilienzaObblighi di segnalazione dei fabbricanti1. Un fabbricante notifica simultaneamente al CSIRT designato come coordinatore, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, e all’ENISA, qualsiasi vulnerabilità attivamente sfruttata contenuta nel prodotto con elementi digitali di cui viene a conoscenza. Il fabbricante notifica tale vulnerabilità attivamente sfruttata tramite la piattaforma unica di segnalazione istituita a norma dell’articolo 16. 2. Ai …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 2024/2847, 20.11.2024, corrigenda incorporated: OJ L 2025/90555, 2.7.2025; OJ L 2025/90828, 17.10.2025Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 2024/2847, 20.11.2024, corrigenda incorporated: OJ L 2025/90555, 2.7.2025; OJ L 2025/90828, 17.10.2025) ↗
Gestire le vulnerabilità: distinta base del software in un formato leggibile da macchina di uso comune, aggiornamenti di sicurezza, test periodici e un punto di contatto per le segnalazioni dall’esterno Allegato I, parte II CRAAllegato I Parte II Regolamento sulla ciberresilienzaRequisiti di gestione delle vulnerabilitàI fabbricanti di prodotti con elementi digitali: 1) identificano e documentano le vulnerabilità e i componenti contenuti nel prodotto con elementi digitali, redigendo anche una distinta base del software in un formato di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, che includa almeno le dipendenze di primo livello del prodotto; 2) in relazione ai rischi posti dai prodotti con elementi digitali, affrontano e …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 2024/2847, 20.11.2024, corrigenda incorporated: OJ L 2025/90555, 2.7.2025; OJ L 2025/90828, 17.10.2025Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 2024/2847, 20.11.2024, corrigenda incorporated: OJ L 2025/90555, 2.7.2025; OJ L 2025/90828, 17.10.2025) ↗
Definire un periodo di supporto corrispondente alla durata d’uso prevista, di regola almeno cinque anni Art. 13, par. 8 CRAArticolo 13 Regolamento sulla ciberresilienzaObblighi dei fabbricanti1. All’atto dell’immissione sul mercato di un prodotto con elementi digitali, i fabbricanti assicurano che esso sia stato progettato, sviluppato e prodotto conformemente ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I. 2. Ai fini della conformità al paragrafo 1, i fabbricanti effettuano una valutazione dei rischi di cibersicurezza associati a un prodotto con elementi digitali e tengono conto …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 2024/2847, 20.11.2024, corrigenda incorporated: OJ L 2025/90555, 2.7.2025; OJ L 2025/90828, 17.10.2025Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 2024/2847, 20.11.2024, corrigenda incorporated: OJ L 2025/90555, 2.7.2025; OJ L 2025/90828, 17.10.2025) ↗
Dall’11 dicembre 2027: requisiti di cybersicurezza per il prodotto, valutazione della conformità a seconda della classe, documentazione tecnica, dichiarazione di conformità UE e marcatura CE Allegato I, parte I CRAAllegato I Parte I Regolamento sulla ciberresilienzaRequisiti di cibersicurezza relativi alle proprietà dei prodotti con elementi digitali1) I prodotti con elementi digitali sono progettati, sviluppati e prodotti in modo da garantire un livello adeguato di cibersicurezza in base ai rischi. 2) Sulla base della valutazione dei rischi di cibersicurezza di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e ove applicabile, i prodotti con elementi digitali: - a) sono messi a disposizione sul mercato senza vulnerabilità sfruttabili note; - b) sono messi a disposizione sul …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 2024/2847, 20.11.2024, corrigenda incorporated: OJ L 2025/90555, 2.7.2025; OJ L 2025/90828, 17.10.2025Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 2024/2847, 20.11.2024, corrigenda incorporated: OJ L 2025/90555, 2.7.2025; OJ L 2025/90828, 17.10.2025) ↗Art. 28 CRAArticolo 28 Regolamento sulla ciberresilienzaDichiarazione di conformità UE1. La dichiarazione di conformità UE è redatta dai fabbricanti in conformità dell’articolo 13, paragrafo 12, e attesta il rispetto dei requisiti essenziali di cibersicurezza applicabili di cui all’allegato I. 2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato V e contiene gli elementi specificati nelle pertinenti procedure di valutazione della conformità di cui all’allegato VIII. Tale …Stato: 06.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 2024/2847, 20.11.2024, corrigenda incorporated: OJ L 2025/90555, 2.7.2025; OJ L 2025/90828, 17.10.2025Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 2024/2847, 20.11.2024, corrigenda incorporated: OJ L 2025/90555, 2.7.2025; OJ L 2025/90828, 17.10.2025) ↗
I prodotti radio con collegamento a internet soddisfano già oggi i requisiti di cybersicurezza della direttiva sulle apparecchiature radio (RED), fino a quando il CRA non la sostituirà l’11 dicembre 2027 Art. 3, par. 3 REDArticle 3 REDEssential requirements1. Radio equipment shall be constructed so as to ensure: - (a) the protection of health and safety of persons and of domestic animals and the protection of property, including the objectives with respect to safety requirements set out in Directive 2014/35/EU, but with no voltage limit applying; - (b) an adequate level of electromagnetic compatibility as set out in Directive 2014/30/EU. 2. Radio equipment shall be so …Stato: 05.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – consolidated version of 30.05.2026Apri l’originale (EUR-Lex – consolidated version of 30.05.2026) ↗Regolamento delegato (UE) 2022/30Article 1 Delegated Regulation (EU) 2022/301. The essential requirement set out in Article 3(3), point (d), of Directive 2014/53/EU shall apply to any radio equipment that can communicate itself over the internet, whether it communicates directly or via any other equipment (‘internet-connected radio equipment’). 2. The essential requirement set out in Article 3(3), point (e), of Directive 2014/53/EU shall apply to any of the following radio equipment, if …Stato: 05.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – consolidated version of 27.10.2023Apri l’originale (EUR-Lex – consolidated version of 27.10.2023) ↗
I prodotti connessi immessi sul mercato dal 12 settembre 2026 devono rendere accessibili agli utenti i loro dati Art. 3 Data ActArticolo 3 Regolamento sui datiObbligo di rendere accessibili all’utente i dati del prodotto e dei servizi correlati1. I prodotti connessi sono progettati e fabbricati e i servizi correlati sono progettati e forniti in modo tale che i dati dei prodotti e dei servizi correlati, compresi i pertinenti metadati necessari a interpretare e utilizzare tali dati, siano, per impostazione predefinita, accessibili all’utente in modo facile, sicuro, gratuito, in un formato completo, strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo …Stato: 05.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – OJ L 2023/2854, 22.12.2023 (language-specific corrigenda not incorporated)Apri l’originale (EUR-Lex – OJ L 2023/2854, 22.12.2023 (language-specific corrigenda not incorporated)) ↗
IA nel prodotto. Se il vostro prodotto contiene un sistema di IA, verificate la classificazione ai sensi del regolamento sull’IA. Se l’IA è un componente di sicurezza di un prodotto che ai sensi del diritto dell’UE richiede una valutazione della conformità da parte di terzi, può essere ad alto rischio. Gli obblighi di trasparenza, ad esempio per i chatbot, si applicano dal 2 agosto 2026. Art. 6 del regolamento sull’IAArticle 6 AI ActClassification rules for high-risk AI systems1. Irrespective of whether an AI system is placed on the market or put into service independently of the products referred to in points (a) and (b), that AI system shall be considered to be high-risk where both of the following conditions are fulfilled: - (a) the AI system is intended to be used as a safety component of a product, or the AI system is itself a product, covered by the Union harmonisation legislation …Stato: 05.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – consolidated version of 27.07.2026Apri l’originale (EUR-Lex – consolidated version of 27.07.2026) ↗Art. 50 del regolamento sull’IAArticle 50 AI ActTransparency obligations for providers and deployers of certain AI systems1. Providers shall ensure that AI systems intended to interact directly with natural persons are designed and developed in such a way that the natural persons concerned are informed that they are interacting with an AI system, unless this is obvious from the point of view of a natural person who is reasonably well-informed, observant and circumspect, taking into account the circumstances and the context of use. This …Stato: 05.10.2026 · Fonte: EUR-Lex – consolidated version of 27.07.2026Apri l’originale (EUR-Lex – consolidated version of 27.07.2026) ↗
Informazione generale, non consulenza legale. Questa pagina riassume il quadro giuridico in forma semplificata e non sostituisce la valutazione del vostro caso specifico. Fa fede il testo delle leggi e delle norme.
Aziende tipiche
Fabbricanti di software Ambito prioritario
Software standard, app e firmware: distinta base del software, update e notifiche per l’intero periodo di supporto.
Fabbricanti di dispositivi connessi
Dispositivi smart home, IoT e industriali con radio: oggi direttiva sulle apparecchiature radio (RED), da dicembre 2027 CRA.
Componenti per l’automazione industriale
Controllori, gateway e componenti di rete; router e altri componenti di rete sono in parte considerati prodotti importanti con una procedura di conformità più rigorosa. IEC 62443-4-1 e 4-2 sono un quadro diffuso.
Fornitori con funzioni di IA
Prodotti con IA integrata: classificazione ai sensi del regolamento sull’IA in aggiunta al CRA.
Come vi supporta Complass
CRA per prodotto
Classificazione, valutazione dei rischi, requisiti ai sensi dell’allegato I, documentazione tecnica e dichiarazione di conformità, gestite per fasi.
Importare distinte base del software (CycloneDX, SPDX), associare vulnerabilità e avvisi dei produttori (CSAF) ed esportare SBOM e VEX per clienti e autorità.
Un framework dedicato ai fabbricanti con modelli per il processo di sviluppo, il modello delle minacce e il processo PSIRT, collegato al CRA.
Dalla vulnerabilità alla misura
Offerte adatte
Il modello settoriale “Produttori” preseleziona il CRA, la direttiva sulle apparecchiature radio e la gestione delle vulnerabilità con SBOM. Il regolamento sull’IA lo aggiunge se serve.
disponibile
Modello settoriale: Produttori
Cyber Resilience Act per prodotto fino alla marcatura CE
Direttiva sulle apparecchiature radio (RED) con EN 18031
Vulnerability management con SBOM
da 427 € al mese più IVA nel pacchetto Start, dimensione S, pagamento annuale
Tutti i prezzi si rivolgono alle imprese, non ai consumatori. Si intendono al netto più IVA con pagamento annuale; per il pagamento mensile si applica una maggiorazione del 15 %. Aggiornato al 16/10/2026. Enterprise e gruppi di imprese su richiesta.
Domande frequenti
Il CRA vale anche per il solo software?+
Sì. Anche il software venduto autonomamente è un prodotto con elementi digitali. I servizi cloud puri senza riferimento a un prodotto non rientrano di regola nel CRA, ma nella NIS2. Il trattamento dei dati a distanza, senza il quale un prodotto non può svolgere la propria funzione, fa invece parte del prodotto.
Che cosa dobbiamo fare dall’11 settembre 2026?+
Dovete notificare le vulnerabilità sfruttate attivamente e gli incidenti di sicurezza gravi tramite la piattaforma di notifica unica, con preallarme entro 24 ore. Ciò vale anche per i prodotti che avete immesso sul mercato prima di tale data.
Ci serve IEC 62443 se attuiamo il CRA?+
La serie di norme non è obbligatoria, ma viene spesso richiesta per i componenti industriali. IEC 62443-4-1 descrive i requisiti per un processo di sviluppo sicuro, IEC 62443-4-2 i requisiti tecnici di sicurezza per i componenti. Complass collega entrambe ai requisiti del CRA.
Create voi stessi il vostro accesso di prova, se volete con un progetto di esempio per ogni quadro normativo. Se preferite vedere prima Complass, richiedete una demo.